giovedì, Novembre 21, 2024

Vademecum Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione.

Per complicanze della gestazione o per preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, le docenti, ai sensi dell’art. 17 del D.L.vo 26.3.2001 n. 151, possono essere collocate in interdizione dal lavoro da parte del Servizio Ispettorato Ministero del Lavoro, per uno o più periodi, fino alla data di inizio del periodo del congedo per maternità (astensione obbligatoria). In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della docente.

Questo periodo, la cui durata viene fissata dall’Ispettorato, è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria (cfr. C.M. n. 2 del 4/01/73), pertanto le docenti gestanti, con contratto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, hanno diritto all’intera retribuzione compreso il trattamento economico accessorio continuativo, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, nonché il rateo di 13.ma mensilità (cfr. circ. INPS n. 8/2003).

Premesso che il periodo di interdizione è equiparato a tutti gli effetti all’astensione obbligatoria, per

la docente supplente, in interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione, impedita quindi ad assumere servizio, il contratto a tempo determinato sottoscritto ha una validità sia giuridica che economica; permanendo la situazione di interdizione dal lavoro, la medesima docente ha altresì diritto all’eventuale proroga della supplenza.

Nel caso lo stato di interdizione anticipata si protrae oltre la nomina, per il periodo eccedente successivo alla nomina, alla docente supplente spetta l’indennità di maternità di cui al comma 1 dell’ art. 24 del D.Lvo 26.3.2001 n. 151. Più specificatamente, se l’interdizione è intervenuta entro 60 gg. dalla cessazione del precedente rapporto, spetta l’indennità di maternità pari all’80% dell’ultimo stipendio in godimento, la retribuzione o l’indennità spetta per tutto il periodo dell’interdizione e quindi anche oltre la durata del rapporto di lavoro.

Per poter usufruire dell’interdizione anticipata bisogna produrre a Alla Azienda Sanitaria, S.C. Medicina Legale, competente territorialmente, un’apposita domanda (di seguito si propone uno schema) corredata dal certificato medico di gravidanza e dal certificato medico attestante le cause delle complicanze, nonché ogni altra documentazione ritenuta utile.

La docente gestante riprenderà il lavoro solo alla scadenza del termine indicato nel certificato medico da lei prodotto.

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