giovedì, Dicembre 26, 2024

Utilizzazione e assegnazione provvisoria: quali differenze tra i due movimenti

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sono movimenti annuali che richiedono diversi requisiti. Quali differenze e quali conseguenze

La mobilità annuale viene disposta per un anno scolastico consentendo al docente di lavorare in una scuola diversa da quella di titolarità, senza in questo modo modificare la scuola in cui risulta titolare

Comprende due distinti movimenti, l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria, che richiedono requisiti diversi, in presenza dei quali il docente può presentare ambedue le domande

Utilizzazione

I requisiti necessari per chiedere utilizzazione sono indicati nell’art.2 del CCNI, dove si stabilisce che possono chiedere utilizzazione i docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in esubero provinciale o appartenenti a classe di concorso in esubero provinciale

Possono inoltre chiedere utilizzazione anche i docenti che non rientrano in una delle categorie indicate e chiedono, come specializzati sul sostegno e titolari su materia, solo sostegno nel grado di titolarità, oppure, come docenti titolari su insegnamento curriculare, chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12

Ricapitolando:

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall’art. 8 del CCNI.

Assegnazione provvisoria

I requisiti necessari per chiedere assegnazione provvisoria sono indicati nell’art.7 del CCNI, dove si stabilisce che è possibile chiedere assegnazione provvisoria per una delle seguenti motivazioni:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  • ricongiungimento al genitore

Ricapitolando:

Possono presentare domanda di utilizzazione:

  • docenti in esubero su provincia
  • docenti trasferiti quali soprannumerari d’ufficio o a domanda condizionata nei nove anni scolastici precedenti che chiedano di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nella istituzione di precedente titolarità. Può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata. Dopo l’indicazione della scuola di precedente titolarità è possibile, in subordine, indicare scuole del distretto sub-comunale che comprende la scuola di precedente titolarità o le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili, le scuole del comune viciniore. L’indicazione dell’intero comune (o del distretto sub-comunale) di ex titolarità è obbligatoria solo ove si intenda esprimere preferenze per altro comune.
  • docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso della specializzazione sul sostegno o ad indirizzo didattico differenziato che chiedono l’utilizzo su tale tipologia di posti nell’ambito dello stesso grado di istruzione.
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo per altre classi di concorso per cui hanno titolo o su posto di sostegno anche se privi di specializzazione.
  • docenti della primaria di posto comune che chiedono l’utilizzo su posto lingua avendone titolo.
  • docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti dei Corsi Serali della scuola secondaria di II grado.
  • docenti che abbiano superato corsi di riconversione per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno nel medesimo ordine di scuola.
  • docenti appartenenti a classi di concorso in esubero che chiedono l’utilizzo in altra classe di concorso per la quale posseggono i titoli validi per i passaggi.
  • docenti, anche non in esubero, che chiedono di essere utilizzati, avendone i requisiti, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, perla diffusione della cultura e della pratica musicale
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 183/2006.

ORDINE DELLE OPERAZIONI
Le operazioni di utilizzazione precedono su quelle di assegnazione provvisoria. Le operazioni nell’ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni. Nell’ordine delle sequenze e per ciascuna di queste tipologie, si applicano le varie precedenze spettanti per legge.

Movimento a  domanda o d’ufficio

L’assegnazione provvisoria è un movimento annuale esclusivamente volontario e può essere disposto soltanto in presenza di cattedra o posto disponibile in una delle scuole richieste.

Non esiste, quindi, l’AP d’ufficio

L’utilizzazione è un movimento annuale che può essere disposto sia a domanda che d’ufficio.

Il docente che ha una sede di titolarità potrà essere utilizzato solo a domanda e se non ci saranno disponibilità nelle scuole richieste non otterrà l’utilizzazione e lavorerà nella scuola di titolarità

Il docente soprannumerario o in esubero provinciale che non ha ottenuto una scuola di titolarità in fase di mobilità, non avendo una sede su cui prestare servizio dovrà essere obbligatoriamente utilizzato, a domanda se potrà essere soddisfatto in una delle preferenze espresse oppure d’ufficio in una sede disponibile non richiesta nella domanda

Conseguenze sul punteggio di continuità

L’utilizzazione non ha alcuna conseguenza sul punteggio di continuità, che il docente continua a maturare come se svolgesse il servizio nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto e classe di concorso

L’assegnazione provvisoria, invece, interrompe la continuità e fa perdere tutto il relativo punteggio maturato nella scuola di titolarità.

L’unica eccezione interessa il docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, che chiede e ottiene assegnazione provvisoria nella provincia di titolarità.

Ottenere assegnazione provvisoria interprovinciale, invece come esplicitato nella nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI,  determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

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