giovedì, Novembre 21, 2024

SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALEUTILIZZO DEL PERSONALE – PERMESSI – RIPOSI COMPENSATIVI (VADEMECUM)

PULIZIA E PREDISPOSIZIONE LOCALI

È in capo esclusivamente al Comune la predisposizione dei locali, il loro funzionamento e la pulizia al termine delle elezioni.

Pertanto, il personale ATA non può essere utilizzato a tali fini, a meno che non ci sia stato un preventivo accordo col Comune per tale utilizzo, ma solo su base volontaria, dietro corresponsione di compensi e con successivo riposo compensativo al pari di chi è impegnato direttamente al seggio.

Un eventuale ordine di servizio in senso contrario va prontamente respinto.

UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

(in caso di chiusura totale o parziale della scuola)

CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

In caso di chiusura totale della scuola tutti gli allievi restano a casa e le assenze del personale sono equiparate a quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.

I giorni di chiusura per causa di forza maggiore, infatti, compresi quindi quelli dedicati alle consultazioni elettorali, sono assimilati al servizio effettivamente e regolarmente prestato in quanto il dipendente non può eseguire la propria attività per cause esterne e non direttamente a lui imputabili.

Per tale motivo la chiusura è “utile” a qualunque titolo es. ai fini dell’anno di formazione e prova, di una proroga o conferma della supplenza, della maturazione delle ferie ecc..

In tali occasioni, quindi, le assenze dei docenti e del personale ATA sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate”, recuperate o essere oggetto di decurtazione economica.

Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore [nel nostro caso dipendente della scuola], la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.

IMPORTANTE: non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie.

 

CHIUSURA PARZIALE DELLA SCUOLA

Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale:

  • nei plessi individuati sede di seggio elettorale (anche se è compresa la sede centrale): gli allievi non svolgono la lezione e il personale docente e ATA che svolge la prestazione lavorativa in quei plessi (il docente che ha lì le proprie classi e il personale ATA assegnato a quel plesso) è pienamente legittimato a non svolgere l’attività lavorativa e l’assenza non deve essere “giustificata”, recuperata o essere oggetto di decurtazione economica.

Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa dei docenti in materia di supplenza, o di presenza del personale ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio, solo nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di scuola.

In assenza nel contratto di istituto di previsioni in tal senso, il personale docente e ATA è esentato dal servizio senza obblighi di recupero della prestazione lavorativa non svolta.

Attenzione: non è possibile obbligare il personale docente e ATA a fruire di giorni di ferie.

  • nei plessi non individuati sede di seggio elettorale: in tali plessi si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti. Pertanto, docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.

 

PERMESSI

 

PERMESSI RETRIBUITI STRAORDINARI

La materia è riassunta dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato Igop n. 23 del 10.3.1992.

Si tratta di permessi retribuiti per chi deve esercitare il voto in località diversa da quella della scuola con cambio di residenza in atto.

Il permesso interamente retribuito è infatti previsto per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio esclusivamente nell’ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell’approssimarsi delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.

In questo caso i permessi sono retribuiti e sono concessi secondo i seguenti criteri:

  • un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
  • due giorni per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

 

PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI ORDINARI

Chi non si trova nella situazione sopra descritta ovvero abbia la residenza in comune diverso da quello di servizio senza però che abbia richiesto il cambio di residenza (in quanto ne rimane intatta la facoltà), non beneficia del permesso retribuito elettorale e potrà utilizzare solo gli istituti giuridici previsti dai CCNL 2006- 09 e 2016-18 (motivi personali e familiari e ferie) per raggiungere il proprio comune di residenza ed esercitare il diritto di voto.

PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Può fruire fino a 9 giorni in un anno scolastico:

  • da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’articolo 15, comma

2 del CCNL 2006-2009;

  • da 1 a 6 giorni di ferie da fruire con gli stessi criteri e le stesse modalità dei giorni di permesso per motivi personali o familiari (art. 15, comma 2 e art. 13, comma 9 del CCNL 2006-09).
  • Può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009

PERSONALE ATA A TEMPO DETERMINATO

Può fruire fino a 18 ore (anche cumulativamente) di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 31 del CCNL 2016-2018.

Può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all’art. 19, comma 7 del CCNL 2006-2009.

PERSONALE CHIAMATO AD ADEMPIERE FUNZIONI PRESSO I SEGGI ELETTORALI

(Presidente o scrutatore nel seggio, rappresentante di lista)

Il lavoratore dipendente può essere nominato presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, di gruppo, di partiti, componente dei Comitati promotori in caso di referendum, in occasione di qualsiasi consultazione elettorale (elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie).

I giorni di assenza sono utili a tutti gli effetti (intera retribuzione, maturazione delle ferie ecc.).

 

ASSENZA PER OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

Ci si può assentare dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.

Attenzione: La norma dispone che non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, per cui anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi, ciò che rileva è la giornata in cui tali impegni sono collocati.

Es. se l’impegno ai seggi è collocato alle ore 15 del sabato X, e tale giornata è lavorativa per il dipendente, quest’ultimo ha diritto di assentarsi dal servizio, non solo per le operazioni di voto (domenica) e, per esempio, quelle di scrutinio (lunedì), ma anche per l’intera giornata del sabato se questa è lavorativa e indipendentemente dall’orario di servizio (es. 8-14) che svolge il dipendente in quella giornata. In tale caso, quindi, il personale non dovrà recarsi a scuola il sabato.

GIORNI FESTIVI E NON LAVORATIVI E RIPOSO COMPENSATIVO

I giorni festivi e quelli non lavorativi (la domenica e il sabato per le scuole che adottano la settimana corta), sono recuperati con una giornata di riposo compensativo (art. 35 del DPR n. 3 del 1957).

I dipendenti che partecipano alle operazioni elettorali hanno diritto a recuperare le giornate non lavorative di impegno ai seggi con giorni di recupero compensativo oppure, in alternativa, ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale (art. 119 comma 2 DPR 361/57 come modificato dall’art. 1 comma 1 della l. 69/1992).

RIPOSO COMPENSATIVO

I dipendenti che fruiscono di orario di servizio distribuito su cinque giorni settimanali, esclusa pertanto la giornata del sabato, qualora impegnati in tale giornata per espletamento delle suddette funzioni elettorali, hanno titolo al recupero con altro giorno lavorativo (C.M. n. 160 del 14 giugno 1990).

Pertanto, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa con il riconoscimento dell’intera retribuzione

nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo).

Giorni lavorativi da lunedì a venerdì. Sabato non lavorativo e domenica festivo:

  • Se le operazioni di scrutinio terminano entro la giornata di lunedì (entro la mezzanotte), spettano come risposi compensativi martedì e mercoledì.
  • Se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì (prime ore del martedì), spettano come risposi compensativi mercoledì e giovedì.

Ovviamente le giornate di assenza per impegno al seggio di lunedì ed eventualmente di martedì sono giustificate e considerate a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e retribuite come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

Attenzione: Se si fruisce del “giorno libero” (es. scuola di I e II grado) questo non rientra nella c.d. “settimana lavorativa di 5 giorni”: chi dovesse essere impegnato nelle operazioni di voto o di seggio il sabato o il lunedì che coincidono con il “giorno libero”, non ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo ma rientra nelle condizioni di recupero di un solo giorno di chi ha l’orario di servizio distribuito su sei giorni settimanali.

Giorni lavorativi da lunedì a sabato. Domenica festivo.

La giornata di sabato impegnata al seggio è considerata a tutti gli effetti giorno di attività lavorativa e retribuita come se il dipendente avesse normalmente lavorato:

  • Se le operazioni di scrutinio terminano entro la giornata di lunedì (entro la mezzanotte), spetta come risposo compensativo martedì;
  • Se le operazioni di scrutinio terminano dopo la mezzanotte del lunedì (prime ore del martedì), spetta come risposo compensativo mercoledì.

Ovviamente al pari del sabato anche le giornate di assenza per impegno al seggio di lunedì ed eventualmente di martedì sono giustificate e considerate a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa e retribuite come se il lavoratore avesse normalmente lavorato.

Il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel “periodo immediatamente successivo ad esse”.

Pertanto, come detto, i dipendenti interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo). Nulla toglie che i termini per la fruizione del riposo compensativo possano anche essere correttamente concordati con il dirigente e pertanto i riposi possano essere fruiti in giornate diverse da quelle immediatamente successive all’impegno al seggio (laddove, per esempio, ci sono diverse esigenze di servizio da ottemperare).

Altri articoli

Ultime notizie