giovedì, Novembre 21, 2024

Permessi retribuiti per motivi familiari e personali: per i colleghi di ruolo sono 3+6. Con il nuovo contratto saranno estesi anche ai precari con contratti al 30 giugno o 31 agosto

Con il rinnovo contrattuale del CCNL scuola 2019-2021 ci sarà un’estensione parziale dei permessi retribuiti per motivi familiari o personali anche ai docenti con un contratto annuale ( al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche ( al 30 giugno). Si ricorda che resta invariata la norma contrattuale, risalente al CCNL scuola 2006/009, che, ai sensi dell’art.15, comma 2, stabilisce 3 giorni più altri 6 con le medesime modalità dei primi 3, di permessi retribuiti per motivi personali e familiari rivolti ai docenti con contratto a tempo indeterminato.

Permessi retribuiti docenti di ruolo

L’ipotesi di CCNL scuola 2019-2021 al comma 16 dell’art.1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal suddetto CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative. Per quanto espresso nel su richiamato comma 16, continua a permanere la norma definita dall’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, riguardante i permessi retribuiti per motivi personali e familiari dei docenti. In tale norma è specificato che il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

Molti dirigenti scolastici si dimenticano di questa norma e chiedono ai colleghi, che usufruiscono dei sei giorni di ferie come permessi personali, di trovare dei sostituti.

RICORDIAMO CHE TUTTO CIO’ E’ ILLEGITTIMO. DI FATTO, I GIORNI PER PERMESSI PERSONALI SONO 9 E VANNO GIUSTIFICATI TRAMITE AUTOCERTIFICAZIONE

Ricordiamo, inoltre, che il Dirigente scolastico non può entrare nel merito della valutazione: i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico.

Questo è un chiarimento importante, che è stato fornito sempre dall’ARAN, questa volta con riferimento al Comparto istruzione, con orientamento applicativo CIR33:

I permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari debbono essere sempre motivati anche con autocertificazione o possono essere sufficienti le motivazioni verbali esposte al Dirigente Scolastico?

Dal disposto dell’art. 31, comma 1, del CCNL scuola del 19/04/2018 – secondo cui “il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari,  documentati anche mediante autocertificazione”, emerge che la motivazione fornita dal dipendente deve rappresentare il presupposto giustificativo del permesso.

Pertanto, il dipendente è tenuto a fornire una motivazione, personale o familiare, che deve essere documentata, anche mediante autocertificazione del dipendente interessato.

In ogni caso i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Infatti, la clausola prevede genericamente che tali permessi possono essere fruiti “per motivi personali e familiari” consentendo, quindi, a ciascun dipendente, di individuare le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ritenute più opportune ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale.

Di contro è necessario non solo che lo stesso dipendente indichi quale sia la motivazione, ma che la documenti, eventualmente anche mediante autocertificazione. Sotto tale ultimo profilo, si osserva che il ricorso all’autocertificazione implica una precisa assunzione di responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.

Estensione dei permessi retribuiti

Ai sensi dell’art.35, comma 12, del futuro CCNL scuola 2019-2021 ( ancora non esecutivo), sarà possibile per il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, fruire come diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

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