sabato, Dicembre 21, 2024

Mobilità scuola 2024/2025 – BREVE GUIDA a cura dei Cobas Scuola

Le scadenze

·                     Docenti: dal 26 febbraio al 16 marzo 2024 (domande online) Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 23 aprile 2024 Pubblicazione movimenti: 17 maggio 2024.·                     Personale educativodal 28 febbraio al 19 marzo 2024 (domande online)Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 24 aprile 2024 Pubblicazione movimenti: 22 maggio 2024.·                     Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024 (domande online) Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande: 6 maggio 2024  Pubblicazione movimenti: 27 maggio 2024.·                     Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile (su modello cartaceo)Termine ultimo per revocare la domanda: 22 maggio 2024  Pubblicazione movimenti: 30 maggio 2024.

NOVITA’ RISPETTO AL CCNI 2022/2025

Vincoli

 

o   i vincoli scattano esclusivamente per i movimenti ottenuti con preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) come previsto dall’articolo 2 comma 2 del CCNI 22/25

o   il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di Comune, Distretto o Provincia viene rimosso. D’ora in poi il vincolo scatterà solo per le preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.

o   L’accordo sottoscritto il 21 febbraio introduce un sistema di deroghe valide per tutti i docenti e Dsga che rientrino nelle seguenti condizioni:

§  Genitori con figli minori di 12 anni;

§  Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;

§  docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01;

§  docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)

 I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all’atto della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema.

Chi può presentare domanda

·        i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;

·        i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste comma 3-bis dell’art.2 del CCNI;

·        i docenti che per l’anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza sintetica);

·        i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la precedenza;

·        i docenti trasferiti d’ufficio;

·        i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2022/23

·        i docenti di sostegno di cui all’art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

·        genitori di figlio di età inferiore a 12 anni; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

·        coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

·        coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.”

 Chi non può presentare domanda

·        Il docente che, nel 2022/23 o nel 2023/24, nel ha ottenuto la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo, a meno che non rientri in uno dei casi previsti dall’Integrazione del 21 febbraio. Si specifica che sede = istituzione scolastica

·        Docenti Neoassunti dal 2023/24 in scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a meno che non rientrino in uno dei casi previsti dall’Integrazione e modifica del 21 febbraio (figlio minore di 12 anni, caregivers, disabilità)

·        docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo, da GPS sostegno oppure da concorso straordinario bis.

·        Docenti neoassunti nel 2023/24 da GPS sostegno prima fascia o elenco aggiuntivo, anche con mini call veloce

 

ü i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi sono tenuti a svolgere tre anni di effettivo servizio nella scuola di assunzione a tempo determinato;

ü durante i tre anni suddetti, gli interessati non possono presentare domanda di trasferimento, di assegnazione provvisoria e utilizzazione (sia provinciale che interprovinciale; la disposizione, infatti, non fa differenza alcuna), nonché accettare incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso;

ü il vincolo parte dall’a.s. di assunzione a tempo determinato 2023/24 o successivo se riguarda aspiranti con titolo estero individuati in seguito al riconoscimento

ü il vincolo non si applica nei casi di esubero o soprannumero.

L’anno scolastico in cui, eventualmente, il periodo di prova è differito o svolto con esito negativo non è computato nel calcolo del triennio di permanenza.

Concorso straordinario bis

Per quanto riguarda il concorso straordinario bis, non possono partecipare sia i docenti assunti a tempo determinato nel 2023/24, sia i docenti assunti a tempo indeterminato nel 2023/24.

I primi perché ancora assunti a tempo determinato, i secondi perché rientrano nel blocco triennale imposto per legge a partire dai neoassunti 2023/24.

Ricordiamo inoltre che

·        Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;

·        durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

I docenti “vincolati” che presentano la domanda riceveranno un ALERT dal sistema in cui si specificherà che la domanda sarà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da uno dei casi previsti dalle Integrazioni al CCNI.

Pertanto i docenti interessati dovranno fare attenzione a compilare con esattezza la domanda (ma la raccomandazione vale per tutti), con le dovute autocertificazioni. In particolare l’ALLEGATO G Dichiarazione docenti beneficiari deroghe (oltre agli altri eventualmente necessari per le esigenze individuali).

NOVITA’ Classi di concorso accorpate

In base al Decreto n. 255 del 22 dicembre 2023 l’abilitazione già conseguita per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio di cattedra/ruolo sull’altra classe di concorso accorpata.

Ecco quali sono le classi di concorso accorpate

·        A-01 e A-17: fusione di Arte e Disegno con Storia dell’arte diventa A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado

·        A-12 e A-22: unione delle Discipline letterarie con Italiano, Storia e Geografia diventa A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado

·        A-24 e A-25: integrazione delle Lingue e culture straniere con l’Inglese o seconda lingua comunitaria diventa A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado

·        A-29 e A-30: aggregazione di Musica nei diversi gradi di istruzione secondaria diventa A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado 

·        A-48 e A-49: combinazione delle Scienze motorie e sportive diventa A048 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado

·        A070 e A072 diventa A-70 Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

·        A-7 e A-3 diventa A-71 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia

EQUIPARAZIONE DELLA PARTE DELL’UNIONE CIVILE

In tutte le parti del CCNI sulla mobilità 2022/2025 in cui viene citato il coniuge le medesime disposizioni si intendono estese anche alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art.1, commi 36 e 37 della Legge 76/2016.

 

Modalità di applicazione della precedenza per assistenza (L.104/92)

Continuano a trovare applicazione, anche per le operazioni di mobilità per il 2024/2025, le modifiche introdotte alla Legge 104/1992 dal Decreto Legislativo 105/2022 che ha eliminato la figura del referente unico.

Tale modifica trova applicazione nell’O.M. consentendo l’esercizio del diritto di precedenza a ciascuno dei beneficiari indicati dalla disciplina contrattuale senza più far riferimento al criterio di unicità nell’assistenza.

Analogamente, il medesimo personale avrà diritto di esclusione dalla graduatoria di istituto finalizzata all’individuazione degli eventuali perdenti posto.

L’invio delle domande

Il personale docente, educativo ed ATA interessato alla presentazione delle domande di mobilità deve utilizzare esclusivamente le funzioni a disposizione sul sito www.istruzione.it nell’apposita sezione MOBILITÀ attraverso le proprie credenziali SPID.

Con la stessa funzione “Istanze online” si devono predisporre e inserire anche tutte le autocertificazioni, comprese quelle che attestano il diritto alla deroga, che vanno allegate alla domanda. In linea generale, non è possibile presentare documentazione cartacea al posto delle autocertificazioni.

Le uniche documentazioni cartacee che possono essere consegnate alla scuola entro il termine di presentazione delle domande sono quelle relative alle certificazioni mediche o di carattere sanitario, quelle riferite alla Legge 104/92, alle situazioni da documentare con certificati rilasciati da autorità militari e dal MAECI e alle dichiarazioni che non possono essere rese dai diretti interessati (es. dichiarazione di altri fratelli di impossibilità di assistenza al genitore). Queste certificazioni possono, in alternativa, essere allegate alla domanda on line in formato elettronico (file PDF).

L’esito della domanda di mobilità è consultabile dal personale docente ed ATA attraverso l’apposita funzione disponibile su Istanze On Line.

 

 

 

LE FASI DELLE OPERAZIONI

 

Il CCNI mantiene le tre fasi: comunale, provinciale, interprovinciale/professionale.

I        fase: trasferimenti all’interno del comune

II     fase: trasferimenti tra comuni della stessa provincia e da posto comune a sostegno e viceversa

III  fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. Nelle tre fasi sono distinti:

·         i trasferimenti all’interno del Comune (dal movimento A1 al movimento G per la I Fase);

·         i trasferimenti tra Comuni della stessa provincia e da posto comune a sostegno e viceversa (dal movimento A al movimento H ter per la II Fase). Dalle operazioni per l’anno scolastico 2022/23 i movimenti da sostegno a comune e viceversa sono stati suddivisi in due momenti differenti. In particolare, i movimenti da posto comune a sostegno (del personale senza precedenze) sono rubricati alla lettera G; i movimenti da posto sostegno a posto comune sono invece rubricati alla lettera H-ter;

·         i          passaggi       provinciali   e          interprovinciali      e          i trasferimenti interprovinciali, dal movimento a) al movimento r) per la III Fase.

 

TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DOCENTI

Devono essere presentate domande distinte per la mobilità territoriale e professionale:

·         una sola domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale;

·         una sola domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo art. 4 co. 6 del CCNI) provinciale e/o interprovinciale;

·         una distinta domanda di passaggio di cattedra provinciale e/o interprovinciale per ciascuna classe di concorso richiesta;

·         la domanda di passaggio di ruolo (per un solo ruolo – art. 4 co. 6 del CCNI) prevale rispetto ai trasferimenti;

·         per i passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità delle classi di concorso richieste come indicato nella domanda;

·         qualora siano presentate contestualmente sia domanda di trasferimento sia più domande di passaggio il movimento viene accolto secondo i seguenti criteri:

Ø  in caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo prevale sul trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti;

Ø  in caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra si deve precisare a quale dei due movimenti si intende dare la priorità; in assenza di indicazione prevale il passaggio di cattedra.

In caso di richiesta più passaggi di cattedra si segue l’ordinedi priorità indicato nella domanda, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

 

LE PREFERENZE DOMANDE DOCENTI

Le preferenze, complessivamente per un numero non superiore a 15 SEDI intese come scuole ed istituti di ogni ordine e grado, debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo domanda.

Le 15 preferenze si riferiscono complessivamente sia alla mobilità provincialeche interprovinciale.

Pertanto, nella stessa domanda è possibile esprimere preferenze relative alla

provincia di titolarità e/o ad altra/altre province.

Poiché le preferenze verranno trattate esattamente nell’ordine indicato dal docente, coloro che desiderano prioritariamente cambiare la provincia di titolarità dovranno esprimere preferenze di scuola relative a tale provincia prima di indicare eventualmente anche preferenze della provincia di titolarità.

 

Criteri per il trattamento delle preferenze

·        le preferenze sono esaminate secondo l’ordine in cui sono riportate nella domanda;

·        la mobilità all’interno della provincia precede quella interprovinciale;

·        in base all’ordine delle operazioni i movimenti possibili (trasferimenti e passaggi) sono disposti, per ciascuna preferenza, considerando le precedenze e il più alto punteggio. A parità di precedenza prevale il punteggio, a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

 

Tipologia di preferenze

·         Preferenze di sede: relative a singole istituzioni scolastiche

Gli aspiranti scelgono dal sistema la scuola secondo l’esatta definizione riportata nei Bollettini Ufficiali con il relativo codice.

I docenti che ottengono il trasferimento utilizzando la preferenza puntuale saranno assoggettati al vincolo di permanenza triennale sulla sede ottenuta (Vincolo da CCNI).

·         Preferenze sintetiche: comprendono i distretti, distretto sub comunale per i comuni costituiti da più distretti, comune, provincia. Le indicazioni di tipo sintetico comportano che il movimento possa essere disposto indifferentemente per qualsiasi istituzione scolastica compresa all’interno della stessa preferenza secondo l’ordine risultante dall’elenco ufficiale delle scuole. Ovviamente, attraverso l’utilizzo di una preferenza sintetica si ha la possibilità di richiedere tutti gli istituti ubicati nell’area di interesse. L’assegnazione della sede avverrà secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali. Quindi nel caso in cui la stessa sede sia richiesta dall’interessato con preferenza puntuale e da un altro attraverso preferenza sintetica il movimento verrà disposto a favore di colui che ha richiesto la sede puntualmente anche se con minor punteggio rispetto all’altro aspirante a condizione che a quest’ultimo possa essere attribuita una sede nell’ambito della medesima preferenza sintetica.

 

 

 

 

 

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