mercoledì, Marzo 12, 2025

I COBAS: no alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

I COBAS esprimono netta contrarietà nei confronti del D.M. n. 32 del 26 febbraio 2025, ritenendolo illegittimo, non trasparente, discriminatorio e non rispettoso delle procedure previste per l’assegnazione degli incarichi ai docenti aventi titolo. Il D.M. prevede all’art. 2:

1.      Entro il 31 maggio 2025 il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia; valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, e ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

2.      Qualora ricorrano le condizioni per la conferma di cui al comma precedente, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.

3.      L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (ivi comprese le procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina – secondo i criteri stabiliti dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dell’Ordinanza – nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato.

4.      Al ricorrere di tutte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l’Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della Legge sul posto assegnato l’anno precedente. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell’Ufficio all’albo on line.

5.      Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente articolo. I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento alla procedura di cui all’articolo 13, comma 23, dell’Ordinanza.

Il D.M. prevede all’art. 3:

1.     Le disposizioni di cui all’articolo 2 si applicano: a) ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità; b) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza; c) ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.

2.     La procedura di conferma di cui all’articolo 2 può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale di cui al comma 1 in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza.

Il decreto viola principi fondamentali di equità e trasparenza nella gestione delle nomine. Il procedimento di conferma dei docenti di sostegno, basato sulla richiesta delle famiglie e sulla valutazione del Dirigente Scolastico, lascia ampi margini di discrezionalità. Questo rischia di ledere il principio della graduatoria come criterio prioritario per l’assegnazione degli incarichi, aprendo la strada a scelte nè oggettive nè verificabili. Il decreto interferisce con il corretto funzionamento delle graduatorie per il sostegno, introducendo un automatismo che altera le regole per l’attribuzione degli incarichi annuali e contrasta con la trasparenza amministrativa. L’art. 2 del decreto stabilisce che l’Ufficio scolastico territoriale provveda alla conferma dei docenti di sostegno prima dell’assegnazione degli incarichi annuali attraverso le procedure informatizzate. Tale disposizione potrebbe essere in contrasto con l’imparzialità e l’accesso equo agli incarichi stabiliti dalla normativa sulle supplenze, ponendo forti dubbi sulla sua legittimità. I COBAS ritengono che l’obiettivo della continuità didattica debba essere perseguito senza compromettere i diritti dei/delle docenti con l’assunzione a Tempo Indeterminato su tutti i posti disponibili. L’assegnazione dei posti di sostegno deve avvenire con criteri oggettivi e monitorabili, senza lasciare eccessiva discrezionalità alle singole istituzioni scolastiche. Dunque, i COBAS chiedono l’immediato ritiro del D.M. n. 32/2025. La difesa della Scuola Pubblica si misura attraverso regole certe, trasparenti e rispettose della professionalità e dei diritti di tutto il personale scolastico.

 Domenico Montuori  Esecutivo nazionale COBAS Scuola

Altri articoli

Ultime notizie