sabato, Novembre 23, 2024

Graduatoria interna di istituto: COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO?

Il punteggio spettante ai docenti di ruolo che hanno presentato la domanda della “graduatoria interna di istituto” viene valutato sulla base delle voci presenti nella tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO

1) ANZIANITÀ DI SERVIZIO -tabella A1

Le diverse voci relative all’ANZIANITÀ DI SERVIZIO, che comprendono il servizio nel ruolo di appartenenza, il servizio in altro ruolo, il servizio pre-ruolo, il punteggio di continuità, il bonus di 10 punti, vengono esplicitate nel dettaglio nella tabella A1:

Servizio di ruolo

Quello prestato successivamente alla nomina giuridica a tepo indeterminato

Servizio pre-ruolo

Il servizio pre-ruolo valutabile è quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’Infanzia, fino al termine delle attività educative.

Nella mobilità volontaria il servizio pre-ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione della graduatorie interne di istituto viene valutato, invece, con 3 punti per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto

Servizio in altro ruolo

Nella mobilità volontaria il precedente servizio in altro ruolo è valutato 6 punti per ogni anno per tutti gli anni.

Nella mobilità d’ufficio e, quindi, per la graduatoria interna di istituto, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, nella nota 4) della tabella di valutazione si precisa quanto segue:

  • gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’Infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola Secondaria sia di primo che di secondo grado.
  • gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola Secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola Secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola Primaria o nella scuola dell’Infanzia.

Anzianità di servizio derivante dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo anteriore alla decorrenza economica

Nel caso in cui non sia stato prestato alcun servizio l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica è valutata 3 punti per ogni anno per tutti gli anni sia nella graduatoria interna di istituto che nella mobilità volontaria.

Nel caso in cui il periodo sia coperto da effettivo servizio, l’anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata 6 punti nella mobilità volontaria e 3 punti per ogni anno per tutti gli anni nella mobilità d’ufficio e, quindi, nella graduatoria interna di istituto

Continuità

Il punteggio spettante si calcola con l’attribuzione di 2 punti per ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto. La continuità si valuta per il servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso o tipologia di posto.

2) ESIGENZE DI FAMIGLIA –tabella A2

Le esigenze  di famiglia comprendenti il ricongiungimento al coniuge e i figli minori, vengono esplicitate tabella A2

LETTERA A) (ricongiungimento al coniuge, etc.) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di organico il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare

LETTERA B) e LETTERA C) valgono sempre e si considerano i figli che compiono i 6 anni o 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento

LETTERA D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.

3) TITOLI GENERALI– tabella A3

Si inseriscono tutti i titoli ulteriori rispetto a quelli necessari per il ruolo di appartenenza. Si valutano solo i concorsi ordinari. I titoli di specializzazione su sostegno non vengono valutati

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