giovedì, Novembre 21, 2024

Domanda part time docenti e ATA: entro il 15 marzo si presenta la domanda. NORMATIVA

Chi può presentare l’istanza?

La fattispecie è disciplinata dall’O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, successivamente modificata ed integrata dall’O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998. L’Ordinanza n. 446, all’art. 1, disciplina la trasformazione da full-time a part-time “del personale di ruolo statale delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative […]”. Sono esclusi dal rapporto di lavoro a tempo parziale i Dirigenti scolastici ed i Direttori S.G.A.

Hanno, dunque, titolo per richiedere tale trasformazione le seguenti categorie di personale di ruolo:

  • docenti di ogni ordine e grado;
  • personale ATA;
  • personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e delle altre istituzioni educative;
  • personale della scuola utilizzato in altri compiti ex art. 23 C.C.N.L. 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità;

Le eccezioni

L’art. 7 dell’O.M. n. 446/97 prescrive che:

  1. non è consentito l’impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie o nelle sezioni di scuola dell’infanzia ove l’insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente;
  2. quanto ai docenti di scuola secondaria di I e II grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Comunque sia, per consentire la maggiore estensione dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i Dirigenti, sentito il Collegio docenti, individuano le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario. In ogni caso, la realizzazione del part-time deve essere compatibile con l’articolazione oraria delle cattedre nell’ambito dell’organizzazione didattica delle scuole garantendo l’unicità del docente in ciascuna classe e in uno o più degli insegnamenti di cui è composta ciascuna cattedra, in base agli ordinamenti didattici vigenti;
  3. i docenti di sostegno in regime di part-time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio d’insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola;
  4. gli insegnanti di scuola dell’infanzia part-time non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l’unicità dell’insegnante per sezione. Per le sezioni funzionanti dalle 8 alle 10 ore giornaliere è possibile prevedere l’applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni;

Restano, inoltre, esclusi dal rapporto di lavoro part-time, gli insegnanti, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori dei Conservatori di musica e delle Accademie.

L’articolazione oraria nel part-time

L’art. 8 dell’Ordinanza in argomento prevede un orario settimanale di 12 ore per l’attività educativa, ivi compresa l’assistenza notturna, più 3 ore per gli impegni funzionali all’attività educativa con riferimento al rapporto di servizio a tempo parziale del personale educativo.

Il rapporto part-time del personale educativo dovrà articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali e in almeno due giorni lavorativi settimanali, quando è compreso il servizio di assistenza notturna ai convittori.

Quanto al Personale ATA, il successivo art. 9 prescrive che il part-time non potrà prevedere una prestazione di servizio inferiore alle 18 ore settimanali. Il rapporto di servizio a tempo parziale si attuerà, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane.

Va sottolineato che il personale con rapporto di lavoro part-time dovrà permanere in tale articolazione oraria per almeno due anni. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva della provincia per l’anno scolastico cui si riferisce la richiesta.

Presentazione della domanda

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro deve essere presentata, per il tramite del DS, all’Ambito territoriale di riferimento entro il 15 Marzo di ogni anno, salvo diverse previsioni del Ministero. La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:

  • nome, cognome, luogo e data di nascita;
  • per il personale docente, ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o tipo di posto, sede di titolarità;
  • per il personale educativo, sede di titolarità;
  • per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il profilo professionale e la sede di titolarità.
  • esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
  • la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta come da artt. 7, 8 e 9 dell’O.M. 446/97;

Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati:

  • l’anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera;
  • l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di precedenza, previsti dall’art. 7, comma 4 del D.P.C.M. n. 117/89, ulteriormente integrato dall’art. 1, comma 64, L. n. 662/96, da documentare (li elenchiamo nel modello allegato).

Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.

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