Requisiti
Per poter usufruire del congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs, 26.3.2001 n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario essere in possesso dell’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità (art.3, comma 3, legge 104/92) rilasciato dalla competente Commissione Medica Integrata Asl/Inps alla persona da assistere.
Inoltre, tranne che per i genitori che assistono i figli, è necessario il requisito della convivenza intesa come residenza anagrafica e coabitazione nello stesso appartamento con la persona da assistere o comunque residenza nello stesso comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi.
Il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Ai fini del riconoscimento del diritto, la convivenza normativamente prevista potrà essere instaurata anche successivamente alla presentazione della domanda, ma comunque entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere garantita per tutta la fruizione del congedo.
A chi spetta
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge convivente / parte dell’unione civile convivente /il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 della persona disabile in situazione di gravità
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, dalla parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. Il congedo e i permessi non possono essere richiesti da più di una persona per l’assistenza dello stesso disabile.
Per la qualificazione di “convivente di fatto” deve farsi riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016 in base al quale “si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e accertata ai sensi del successivo comma 37 del medesimo articolo.
Cosa spetta
Spettano due anni di congedo retribuito per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco di tutta la carriera lavorativa del dipendente che si sommano ad eventuali periodi di congedo non retribuito per motivi familiari già fruiti.
Quindi mentre ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall’altro, il famigliare lavoratore che provvede all’assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili.
Durante tale periodo di congedo, si ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ed è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 53.687,00 per il congedo di durata annuale, rivalutato annualmente.
Dimora temporanea
Per dimora temporanea si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). La dimora non deve però essere abituale, altrimenti il cittadino dovrebbe fissare in quel luogo la residenza, e neppure occasionale (ad esempio per turismo), anche in tal caso la dimora non potrebbe essere considerata temporanea.
Può chiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, chi dimora da almeno 4 mesi nel territorio del comune, ma non è ancora in grado di stabilirvi la propria residenza, per sé e per gli eventuali componenti del proprio nucleo familiare. L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio. Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. Viene rilasciato solo un attestato comprovante l’avvenuta iscrizione.
Da ricordare
In caso di ricovero a tempo pieno (per più di 24 ore) in una struttura che presta assistenza sanitaria continuativa della persona da assistere, non è possibile utilizzare il congedo ad eccezione del seguente caso:
- ricovero a tempo pieno di un soggetto con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Nel corso dello stesso mese è possibile fruire sia del congedo straordinario che dei permessi mensili previsti dalla Legge 104/92.
I periodi di congedo retribuito non sono validi ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini dell’anzianità.
Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Perché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione.