giovedì, Dicembre 26, 2024

Come inviare una MAD per il personale docente non inserito nelle graduatorie di Istituto

Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD.

L’OM n. 112/2022, come richiamato nella circolare sulle supplenze del 19 luglio 2023, ha disposto che possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi  in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia. 

Nella domanda, gli aspiranti interessati devono dichiarare (ai sensi del DPR 445/2000):

  • il titolo di studio posseduto (e i relativi estremi di conseguimento), compresi gli eventuali CFU/esami necessari per accedere alla classe di concorso (nel caso dei docenti della secondaria);
  • gli estremi del conseguimento dell’eventuale titolo di abilitazione e/o specializzazione posseduti;
  • di non essere inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Attribuzione della supplenza

Ai fini dell’attribuzione della supplenza tramite MAD, il dirigente scolastico procede nell’ordine seguente:

  • aspiranti abilitati e specializzati (nel caso di supplenza su posto di sostegno);
  • aspiranti in possesso del previsto titolo di studio;
  • aspiranti che stanno conseguendo il titolo di studio (al riguardo non è indicato – nell’OM e nella circolare –  alcun limite riguardo ad esempio agli anni di corso già maturati ovvero ad eventuali CFU già acquisiti). In alcuni interpelli leggiamo essere sufficiente la laurea triennale.

Sottolineiamo che:

  • sia l’OM che la circolare non forniscono indicazioni in merito all’assegnazione della supplenza in presenza di più aspiranti in possesso di abilitazione/specializzazione o in possesso del titolo di studio, lasciando libertà alle istituzione scolastiche;
  • gli aspiranti, che hanno ottenuto l’incarico tramite MAD, sono sottoposti agli stessi vincoli e criteri  previsti dall’OM 112/2022, incluse le sanzioni di cui all’articolo 14 della medesima ordinanza.

Cosa non dice la circolare

L’OM n. 112 del 6 maggio 2022 non introduce sanzioni, né per l’aspirante, né per la scuola che dovesse assumere – ricorrendone le condizioni – un docente già inserito in GPS di altra provincia (di contro, questo non significa che non potranno essere previste, anche perché  – a differenza degli anni precedenti il divieto è introdotto in una ordinanza e non solo nell’annuale circolare sulle supplenze).

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