domenica, Novembre 24, 2024

AUTONOMIA DIFFERENZIATA PIU’ PREMIERATO. LA VIA ITALIANA ALLA DEMOCRAZIA AUTORITARIA

Lo scambio indecente tra FdI e Lega di autonomia differenziata (AD) e Premierato lega strettamente le due riforme in un duplice senso: messe insieme creano una versione italiana della democrazia autoritaria già in auge in altri paesi; il loro destino è comune. L’iter del ddl Calderoli prevede di continuo il ritorno del potere decisionale nelle mani del Presidente del Consiglio (PdC), che può bloccare o ridimensionare il tutto; i paletti inseriti negli emendamenti della Commissione Affari Costituzionali del Senato, a salvaguarda della coesione nazionale e dell’equità nella distribuzione delle risorse, hanno un ruolo ideologico, ma forniscono anche al PdC la motivazione per azionare una sorta di freno a mano nel caso in cui il Premierato si incagliasse nel referendum confermativo.

L’autonomia differenziata

La sciagurata riforma del titolo V della Costituzione del centrosinistra del 2001 all’art. 116 prevede la possibilità, tramite intese differenziate tra Stato e singole Regioni, di trasferire fino a 23 materie dalla competenza legislativa esclusiva statale (3 tra cui “norme generali sull’istruzione” e “tutela dell’ambiente , dell’ecosistema e dei beni culturali”) e da quella ripartita tra Stato e Regioni (20, tra cui il commercio con l’estero, la sicurezza del lavoro, l’istruzione, le professioni, la ricerca, la tutela della salute, le infrastrutture, l’energia, la previdenza complementare) alla competenza esclusiva delle Regioni, cioè la legge dello Stato non può intervenire neanche con principi generali. Ciò implica il trasferimento anche delle relative competenze regolamentari; in base al principio di sussidiarietà verticale previsto dal 118, le competenze amministrative spettano in via generale ai Comuni e solo laddove i limiti di dimensione o di risorse non lo permettono agli enti sovradimensionati.

Ma a livello regionale esiste già un modello presidenziale di democrazia d’investitura, con l’elezione diretta del Presidente e la concentrazione dei poteri nelle sue mani, con scarsi contrappesi, ivi compresa la regola per cui se decade il Presidente si scioglie anche il Consiglio regionale. Per cui, l’AD significa un enorme aumento del potere personale dei cd governatori.

L’aumento dei poteri degli enti locali implica strutturalmente una riduzione dell’intervento pubblico e un’ulteriore privatizzazione. Infatti, le varie forme di autonomie e di aumento dei poteri degli enti locali degli ultimi decenni sono coincise con la lunga fase neoliberista. E’ strutturale che se aumentano i poteri degli enti locali si riduca l’intervento pubblico in economia, per le minori risorse disponibili e per i limiti dimensionali, il che è in linea con la sussidiarietà orizzontale prevista dall’art. 118 u.c.: il settore pubblico deve intervenire solo laddove il privato o il privato-sociale non arrivano, cioè spesso solo per i soggetti più deboli, con conseguente dequalificazione dei servizi pubblici.  Al contrario, è significativo che durante il New Deal gli USA rafforzarono i poteri dell’Unione a scapito di quelle degli Stati federati.

Infine, l’AD implica la frantumazione regionale dello Stato sociale e dei diritti sociali con la violazione del principio costituzionale dell’uguaglianza sostanziale. Il riferimento ai LEP (livelli solo essenziali di prestazione) significa la rinuncia all’obiettivo di diritti uguali su tutto il territorio nazionale; l’art 4 del ddl prevede che il trasferimento delle funzioni alle Regioni avvenga solo dopo la determinazione dei LEP, non dopo la loro effettiva garanzia; la previsione di risorse aggiuntive per coprire eventuali costi standard maggiori e la loro destinazione a tutte le Regioni per evitare disparità cozza con l’art. 8: “dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. Obiettivo esplicito delle 3 Regioni apripista è la riduzione del residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto un territorio versa allo Stato e quanto riceve in termini di servizio, che è positivo per il Nord e negativo per il Sud. Il ddl Calderoli garantisce questo obiettivo con l’art.5 c.2: “l‘intesa (..) individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale Questo principio capovolge quanto fatto fin qui: le Regioni trasferiscono allo Stato gran parte delle imposte generate sul proprio territorio e lo Stato le spende sulla base di politiche uguali su tutto il territorio nazionale, il che permette una redistribuzione di risorse dalle Regioni più ricche a quelle meno ricche. Per la sanità le Regioni hanno un’autonomia gestionale delle risorse (e abbiamo visto quali sono stati i pessimi risultati, in particolare con la pandemia), ma le risorse vengono distribuite dallo Stato in base al numero dei cittadini o alla loro anzianità, non in base al gettito fiscale regionale. Con il ddl Calderoli la Regione che chiede l’AD trattiene una parte significativa del proprio gettito fiscale senza più inviarlo allo Stato e, quindi, il finanziamento regionale viene differenziato in base al diverso gettito fiscale, che chiaramente è più alto nelle regioni più ricche. Inizialmente le risorse sono pari al costo delle funzioni trasferite e, quindi, la Regione non avrà più risorse di prima, ma da lì in poi se una Regione cresce di più delle altre avrà più risorse con una rinuncia all’obiettivo costituzionale di redistribuzione territoriale della ricchezza e un aumento delle disuguaglianze.

Il Premierato

L’elezione diretta del PdC comporta strutturalmente un aumento del suo potere, il che determina un ulteriore salto di qualità di una tendenza già in atto da decenni: la personalizzazione del potere politico. Due sono i rischi: a) la delega in bianco alla persona, al Capo carismatico a prescindere dai contenuti politici, dal confronto tra le idee e dai diversi e conflittuali interessi economico-sociali; b) l’investitura popolare del Capo, la legittimazione che discende dal voto ad un singolo (mentre il voto parlamentare si divide tra i tanti parlamentari) potrebbe porre il PdC al di sopra della legge e del rispetto delle regole. E’ un ragionamento che abbiamo già sentito fare negli anni di Berlusconi o attualmente in USA con Trump: se il popolo mi ha votato, pur sapendo che ero accusato di vari reati, significa che il popolo mi ritiene innocente o ritiene che quei comportamenti non siano reati, quindi io ho il potere- conferitomi dal popolo- di essere al di sopra della legge.

Inoltre, è evidente la riduzione dei poteri del Presidente della Repubblica (PdR), che svolge una funzione di tipo politico-costituzionale: politico perché opera delle scelte, costituzionale perché tali scelte sono finalizzate a garantire il rispetto della Costituzione. I due poteri che vengono drasticamente ridotti sono la scelta del PdC e lo scioglimento anticipato del Parlamento. In entrambi, il potere effettivo del PdR è inversamente proporzionale al grado di coesione tra le forze politiche: il potere di scelta del PdC aumenta quando non vi è una chiara maggioranza parlamentare in grado di esprimere un governo e si riduce nel caso contrario. In mancanza di una maggioranza parlamentare il PdR deve valutare se è possibile che questa si formi tramite ulteriori trattative e/o con un diverso PdC o sciogliere anticipatamente il Parlamento. Si tratta di una valvola di sfogo del sistema in situazioni critiche, che garantisce flessibilità ed evita un continuo ricorso alle urne.

Infine, la riforma determina una riduzione dei poteri del Parlamento. A partire dagli anni 80 il Parlamento ha già sostanzialmente perso in larga parte il potere legislativo, che si è sempre più concentrato nelle mani del governo, grazie all’abuso dei decreti legge, all’uso di leggi delega e decreti legislativi per molte grandi riforme economico-sociali, alla delegificazione con uso dei regolamenti delegati per importanti riforme (come la Gelmini per la scuola), al continuo ricorso alla fiducia, alle leggi di bilancio con un unico articolo e centinaia di comma.. Ora con la riforma il Parlamento vede anche ridotto drasticamente il potere di determinare l’indirizzo politico, facendo cadere il governo o formando nuove maggioranze politiche in situazioni critiche. Il primo PdC deve essere quello eletto e deve godere di una maggioranza parlamentare del 55% grazie al premio di maggioranza garantito alla coalizione che appoggia il PdC senza soglie minime. Se il governo cade se ne può formare un altro solo con lo stesso PdC o con un parlamentare della stessa maggioranza, addirittura con l’obbligo di portare avanti lo stesso programma politico. Altrimenti si va obbligatoriamente allo scioglimento anticipato. Ciò comporterà un irrigidimento del sistema con l’incapacità di affrontare situazioni economico sociali o politiche nuove e/o critiche. Oppure un governo che dura 5 anni con PdC e maggioranza parlamentare scelti da una minoranza degli elettori, anche solo il 29% come avvenne nel 2013 con il Porcellum (di cui la Corte Costituzionale annullò premio di maggioranza e liste bloccate perché chiaramente anticostituzionali), violando quel principio di rappresentatività che la stessa riforma dice di voler garantire. Né una soglia minima di voti potrebbe essere prevista dalla legge elettorale, perché in tal caso non garantirebbe il premio di maggioranza imposto dalla nuova Costituzione e sarebbe paradossalmente anticostituzionale.

Un ossimoro: la democrazia autoritaria

Il combinato disposto di AD e Premierato determina un aumento esponenziale sia dei poteri personali dei Presidenti delle Regioni, sia del potere personale del PdC realizzando ad entrambi i livelli la cd democrazia d’investitura, che in sostanza significa ridurre la democrazia alla scelta ogni 5 anni del Capo, a cui delegare tendenzialmente tutto il potere, con un’alterazione dell’equilibrio nella divisione dei poteri. Non solo, ma la stessa concentrazione del potere mette di fatto il Capo in una situazione di forza anche nelle successive elezioni. Ciò accade ancor di più se si considerano gli effetti già rilevantissimi del governo Meloni in termini di arretramento sul piano della Weltanschauung politico-culturale. Insomma, la Nazione (per usare un termine caro al Presidente) si avvierebbe con modalità italiane lungo la strada già percorsa dall’ Ungheria di Orban, dalla Polonia di Diritto e Giustizia e dalla Turchia di Erdogan.

Rino Capasso

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