domenica, Dicembre 22, 2024

Anno di prova, per superarlo occorrono 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche. Riduzione per docenti in part-time

Il DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022 (che ha modificato il sistema di formazione e reclutamento del personale docente delineato dal predetto D.lgs. 59/17), reca disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo e individua le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del predetto percorso.

Le nuove disposizioni si applicano, a decorrere dall’a.s. 2022/23, a tutti i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova (anche a coloro i quali sono stati immessi in ruolo negli anni precedenti e non hanno ancora svolto il periodo di prova ovvero che devono ripeterlo).

Queste le attività da svolgere, la documentazione da produrre e le modalità di valutazione riguardanti il nuovo percorso di formazione e prova:

  • bilancio di competenze iniziale;
  • patto per lo sviluppo professionale;
  • attività formative (per un totale di 50 ore): incontri propedeutici e di restituzione finale (6 ore); laboratori formativi (12 ore); “peer to peer” e osservazione in classe (12 ore); formazione on-line (20 ore)
  • portfolio professionale;
  • bilancio di competenze finale;
  • colloquio e test finale innanzi al Comitato per la valutazione dei docenti;
  • espressione parere da parte del Comitato;
  • valutazione finale del dirigente scolastico.

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato (come già previsto dalla normativa previgente) allo svolgimento di 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 per le attività didattiche. In caso di mancato raggiungimento dei predetti giorni (così come di mancato svolgimento delle attività formative), il docente non può essere ammesso al test finale e al colloquio dinnanzi al Comitato, ossia non può essere valutato, per cui il periodo di prova si rinvia.

Giorni servizio e attività didattiche

E’ l’articolo 3 del DM 226/2022 a disporre quanto detto sopra:

Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

180 GIORNI DI SERVIZIO

Rientrano nel calcolo dei 180 giorni di servizio effettivamente prestato:

  • tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche
  • scrutini
  • esami
  • ogni altro impegno di servizio
  • il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza

Sono esclusi, invece, dal computo i giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

120 GIORNI PER LE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Rientrano nel calcolo dei 120 giorni per le attività didattiche quelli:

  1. effettivi di insegnamento;
  2. impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Vanno computati nei giorni di cui al punto 2 sopra riportato, quelli impiegati per:

  • consigli di classe
  • collegi docenti
  • riunioni di dipartimento
  • colloqui con i genitori (incontri programmati per l’intera classe)
  • incontri dedicati alle attività del docente in anno di prova
  • incontri di formazione

Docenti in part-time

Per i docenti in regime di part-time il numero di giorni succitato va ridotto proporzionalmente:

Fermo restando l’obbligo delle attività disciplinate dal presente decreto, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto.

Dunque, in caso di prestazione lavorativa con orario inferiore quello di cattedra/posto, i giorni di servizio e di attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova, sono proporzionalmente ridotti (permane, invece, l’obbligo di svolgimento di tutte le previste attività formative).

Così ad esempio, un docente in part-time, che svolge soltanto 9 ore settimanali (su 18), deve cumulare 90 giorni di servizio e 60 di attività didattiche.

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