Due interessanti orientamenti dell’ARAN si sono affermati nel corso di questi anni sulla disciplina contrattuale riguardante il personale precario e lo status di malattia.
Come deve essere calcolata l’assenza per malattia di un docente che ha stipulato un contratto fino al 30 giugno con una scuola e una supplenza breve, per completamento orario, con un’altra scuola?
Al quesito l’agenzia risponde in questo modo: L’art. 19 del CCNL del 29.11.2007, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato” sancisce una diversa normativa per l’assenza per malattia del personale scolastico assunto a tempo determinato a seconda che sia stato assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche oppure sia stato assunto per periodi brevi di supplenza.
- Nel primo caso, al personale docente si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo sopra citato, secondo cui il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
- Nel secondo caso, il comma 10, stabilisce che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”. Pertanto, nel caso specifico, ogni contratto di supplenza andrà gestito con la disciplina prevista per lo stesso.
L’altra questione affrontata dall’ARAN riguarda invece il seguente quesito:
In caso di malattia del personale assunto a tempo determinato qual è il trattamento economico del relativo periodo di comporto?
Il trattamento economico dell’assenza per malattia del personale assunto a tempo determinato è disciplinato dall’art. 19, comma 10 del CCNL del 29.11.2007, il quale prevede che nei casi di assenza per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l’art. 5 del D. L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annui, retribuiti al 50%”.