domenica, Novembre 24, 2024

OPZIONE DI MINORANZA E LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO: VADEMECUM E FAC SIMILE MOZIONE DA PRESENTARE AL COLLEGIO DOCENTI

Nessun docente è obbligato a subordinare le proprie scelte didattiche alle decisioni del DIRIGENTE o del Collegio dei Docenti. Art 3 comma 2 dpr 275/99 Legge 107, comma 14: “Il piano [dell’offerta formativa] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”.

In sostanza, neanche la 107 può mettere in discussione la libertà di insegnamento, così come garantita dalla Costituzione, art. 33, “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

  1. – Che cos’è?

È una fondamentale “clausola di garanzia” posta a tutela del principio costituzionale della libertà d’insegnamento e ci permette di non essere vincolati, anche come singoli individui, alle scelte didattico-metodologiche votate dal Collegio Docenti e previste dal PTOF.

L‘articolo 1, comma 14, punto 2 della legge 107/2015, che modifica l’articolo 3 del Dpr. 275/1999, afferma:

“Il piano [triennale dell’offerta formativa, ndr] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. Esso                             comprende  e  riconosce      le       diverse   opzioni  metodologiche, anche                      di    gruppi   minoritari,    valorizza       le               corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire”.

Da ciò discende l’OBBLIGO che l’opzione di minoranza, ovviamente purché non contraria alla Legge, sia riconosciuta, accolta e dunque inserita nel PTOF affinché anche le famiglie e gli studenti ne siano edotti.

  • – In quale momento presentarla

Il momento più opportuno per presentare l’opzione di minoranza è la seduta del Collegio Docenti in cui l’intero PTOF o il singolo intervento didattico che non condividiamo e da cui ci vogliamo dissociare viene inserito all’o.d.g. per essere discusso e approvato.

I docenti che non hanno partecipato alle sedute di discussione e approvazione del PTOF o che comunque abbiano successivamente maturato una diversa posizione, potranno presentarla anche a posteriori, protocollandola in qualsiasi momento agli atti del proprio fascicolo personale (la ricezione del protocollo da parte della Segreteria è un atto dovuto che non può essere rifiutato); in tal caso, l‘inserimento dell’opzione nel PTOF potrà avvenire in occasione della prima revisione o aggiornamento dello stesso.

  • – Come presentarla

L’ideale sarebbe riuscire a trovare momenti di confronto con i colleghi (le riunioni per materie, ad esempio, ma anche le assemblee RSU) in cui discutere ed elaborare un breve documento da firmare e presentare insieme durante il Collegio Docenti perché venga messo a verbale. La stessa cosa, in ogni caso, può essere fatta come singolo/a docente e le adesioni di altri docenti al documento possono avvenire anche in sede di Collegio.

Sui nostri siti sono disponibili modelli di opzione metodologica di minoranza che possono essere adattati alle singole situazioni. E‘ importante comunque che le opzioni di gruppo minoritario siano nominali: deve cioè risultare, a verbale o dal documento dell‘opzione presentato, il nominativo o i nominativi dei docenti che intendono avvalersene.

  • – Che cosa rispondere ai presidi che si rifiutano di accoglierla

Richiamare, in corso della discussione collegiale, la normativa di riferimento. Oltre al citato comma 14 della L. 107/2015:

  1. l‘articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana: L‘arte e la scienza sono libere e libero ne

è l‘insegnamento.

  • l‘articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, “Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata”;
    • l’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 165/2001: “2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”;
    • gli articoli 1 e 395, comma 1 del D.Lgs. 297 del 1994: “1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.” (art. 1); “1. La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità” (art. 395).

Nel caso di ostinato rifiuto da parte del Collegio di recepire l’opzione, reiterare la richiesta in forma scritta, con i medesimi riferimenti di legge, protocollandola al fascicolo personale avendo cura di chiedere e conservare il numero di protocollo.

  • E‘ vero che se si utilizza l’opzione di minoranza è necessario indicare le azioni alternative che vogliamo praticare?

Dipende dall’argomento trattato. Se, ad esempio, si rifiutano le prove per classi parallele non è necessario individuare alternative, perché tali prove non rientrano in nessun obbligo contrattuale o normativo, ma diventano obbligo solo se le approviamo in seno al Collegio Docenti e non facciamo mettere a verbale la nostra opzione di minoranza. Se invece rifiutiamo le griglie standardizzate di valutazione, dobbiamo indicare nella nostra opzione di minoranza in che modo procederemo nella valutazione visto che quest’ultima è un preciso dovere professionale.

  • Su quali argomenti posso avvalermi dell’opzione di minoranza?

In via generale, su tutte quelle materie che non sono normate in modo stringente per legge e sono demandate alle decisioni delle singole scuole autonome; tali materie sono moltissime e in particolare tutte quelle legate alla didattica e alla sua organizzazione.

Sul sito Cobas sono disponibili modelli di mozioni già predisposte su alcuni argomenti. In merito a questi ultimi o ad altri che ne richiedessero l’adozione, è possibile contattare le sedi Cobas che sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.

  • Posso avvalermi dell’opzione di minoranza da solo o è necessario essere un gruppo di colleghi? Il comma 14 parla di “gruppi minoritari”, ma ovviamente è possibile che tale “gruppo” sia costituito anche da una sola persona, visto che il riferimento principe è proprio la libertà di insegnamento. Ad eventuali obiezioni dirigenziali di questo tipo, non è nemmeno necessario rispondere: è sufficiente far mettere a verbale la propria mozione di minoranza.

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