domenica, Giugno 30, 2024

COMPATIBILITA’/INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI LAVORI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA CHE GIÀ PRESTA SERVIZIO O PER CHI È STATO IMMESSO IN RUOLO (GUIDA)

Gli impiegati pubblici, ivi compresi i docenti, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione.

A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%. Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

La principale norma di riferimento oggi è l‘articolo 53 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l’articolo 58 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, nonché il Testo unico 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell’esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ruolo) e determinato (supplenza).

L’aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c’è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso:

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un’altra attività sono:

  • la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
  • il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

  • le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..;
  • le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
  • le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • la partecipazione a convegni e seminari;
  • tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
  • gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  • gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
  • la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
  • gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l’attività principale;
  • le collaborazioni plurime con altre scuole;
  • la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando

l’impegno è modesto e di tipo non continuativo;

  • l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio

condominio;

  • gli incarichi presso le commissioni tributarie;
  • gli incarichi come revisore contabile;
  • attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni:

  • che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche;
  • che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica amministrazione;
  • l’iscrizione  all’albo/elenchi  speciali  nel  caso  tale  obbligo  sia previsto per legge (es. nel caso degli avvocati).
  • I limiti di cui ai punti 1 e 2 sono stabiliti dall’articolo 1 comma 56 bis della legge 662 del 1996 come modificata dalla legge 28 maggio 1997 n. 140.

I dipendenti a part-time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Infine, i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove è coinvolta una pubblica amministrazione

L’aspettativa per motivi di lavoro, ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007 può essere concessa solo nell’ambito di un rapporto di impiego già validamente costituito e con il presupposto, quindi, che non si mantenga un altro lavoro in essere.

Il rapporto di lavoro, invece, può essere regolarmente instaurato quando l’interessato usufruisce già di dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi si può chiedere un periodo di congedo o di aspettativa secondo quanto indicato dal Ministero nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011 senza incorrere in situazioni di incompatibilità.

La libera professione con iscrizione all’albo/elenchi speciali, laddove prevista per legge, può essere svolta solo dal personale docente anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente, non interferisca, né sia di pregiudizio alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento

Incompatibilità

I docenti (come tutti gli impiegati pubblici) non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94.

La suddetta normativa prevede comunque delle eccezioni, ossia delle attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del dirigente scolastico.

In linea generale la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

  1. incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
  2. incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
  3. attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Focalizziamo la nostra attenzione sulle attività di cui al punto 1 sopra riportato.

Incompatibilità assolute

Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale e professionale
  • assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
  • accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
  • tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
  • svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).  La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.

Provvedimenti

Cosa succede qualora il dirigente scolastico venga a conoscenza di una violazione riguardo al regime delle incompatibilità ossia che un docente svolga una delle sopra elencate attività rientranti tra quelle incompatibili?

Il dirigente è tenuto a diffidare il docente a cessare dalla situazione di incompatibilità optando, entro il termine di 15 giorni, per una delle attività svolte.

In caso di:

  1. inottemperanza alla diffida (entro il succitato termine di 15 gg), ossia nel caso in cui il docente prosegua nello svolgimento dell’attività di insegnamento e dell’ulteriore attività incompatibile, il rapporto di lavoro è risolto per incompatibilità (quindi il docente è licenziato, perdendo il posto di ruolo o la supplenza);
  2. ottemperanza alla diffida, il docente non vede risolto il rapporto di lavoro (quindi non perde il ruolo o la supplenza), tuttavia può essere sottoposto comunque a procedimento disciplinare.

Evidenziamo che il licenziamento, oltre che per incompatibilità, può essere un licenziamento disciplinare per falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Ciò si verifica nel caso in cui il docente svolga l’ulteriore attività già prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e, in fase di sottoscrizione del contratto con la scuola, dichiari di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 

Quanto detto nel punto 1 sopra riportato vale anche per i docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50%, nel caso in cui il dirigente scolastico, in seguito alla comunicazione fatta dal docente in merito all’ulteriore attività svolta (o anche in assenza della predetta comunicazione), venga a conoscenza della sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente (anche se in part time) e le funzioni istituzionali dello stesso. In tal caso, come suddetto, il dirigente diffida il docente dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico.

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