Nuove vittorie Ata Ex enti locali in tribunale... nonostante la Finanziaria!!!

NUOVE VITTORIE ATA EX ENTI LOCALI IN TRIBUNALE... NONOSTANTE LA FINANZIARIA!!! 

 I Tribunali del Lavoro di TRANI (27 febbraio 2006) e di BUSTO ARSIZIO  (13 marzo 2006) hanno accolto due ulteriori ricorsi di lavoratori/trici ATA ex Enti Locali.

Entrambi i giudici hanno sostenuto che la norma contenuta nella finanziaria è inapplicabile ai giudizi pendenti in quanto non si tratta di legge di "interpretazione autentica" ma di norma innovativa. Infatti, da un lato, l'interpretazione dell'art. 8, L. 124/1999, fornita dalla finanziaria non è compatibile con il tenore letterale della norma che si intende interpretare, dall'altro, non esisteva, prima della pubblicazione della finanziaria, alcun dissidio in ordine all'interpretazione di detto articolo da poter giustificare un intervento legislativo di interpretazione autentica. Del resto una  tale prospettazione era già stata "spazzata via" dalle sentenze della Corte di Cassazione, con le quali nel 2005 erano stati rigettati i ricorsi del MIUR.

I Giudici, dopo la sentenza di Macerata del 22 febbraio, hanno accolto, per l’ennesima volta, la nostra tesi ed hanno emesso due ulteriori sentenze di condanna dell'Amministrazione accogliendo integralmente i ricorsi patrocinati dai COBAS e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese legali per 2000 Euro (Trani) e 6000 Euro (Busto Arsizio).

Il tentativo del  Governo Berlusconi di  inserire nella finanziaria 2006 un emendamento truffaldino che, con la falsa motivazione di fornire un’interpretazione autentica del comma 2 dell’art. 8 della legge 124/99, riprende integralmente il vergognoso accordo sindacale firmato da CGIL-CISL-UIL e SNALS il 20 luglio 2000 e modifica in peius e con efficacia retroattiva una precedente legge, continua a subire ulteriori importanti sconfitte.

         Aggiungiamo che negli scorsi giorni si è avuta notizia che il Giudice del Lavoro di Taranto, nel prendere in esame un ricorso ATA ex EE.LL. presentato da alcuni Collaboratori Scolastici, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 218 della Legge n° 266/2005 (Finanziaria 2006), interpretativa del comma 2 dell’articolo 8 della Legge n° 124/1999 in relazione agli 1° comma dell’art 3 e degli artt. 101, 102 e 104 della COSTITUZIONE. Il Tribunale ha accolto la tesi dei ricorrenti ed ha sospeso il Giudizio trasmettendo gli atti alla CORTE COSTITUZIONALE la quale ora si dovrà pronunciare sulla incostituzionalità del comma 218 della Finanziaria 2006.

Per l'Esecutivo Nazionale Nicola Giua